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CHI SIAMO

La nostra Associazione ha scelto di schierarsi totalmente dalla parte dei bambini più bisognosi, come da statuto.


Per gli interventi in Africa i contatti vengono presi direttamente con i missionari e gli organismi di volontariato che operano in quelle nazioni.
Un membro del consiglio di amministrazione si reca periodicamente in loco, per prendere visione direttamente dei progetti affidati e documentare, nella massima chiarezza, il buon procedere degli aiuti donati.
Nulla è concesso alla burocrazia; il volontariato della fondazione non è stipendiato e dona tutto il suo tempo e la sua professionalità a questi fratelli vittime di povertà, malattie ed analfabetismo.
I progetti in corso hanno privilegiato i bambini orfani ed i corsi di formazione, per dare la possibilità ai giovani di inserirsi nel loro contesto sociale.

Le offerte erogate sono detraibili dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche. 

Lettera dal nostro missionario Padre Gaetano Batanyenda:

 

“Saluti dalla comunità di Santa Clelia. 

Tristi notizie circa i due bimbi della foto.

Ainebyona Edithmary (quarta elementare) e Mubangizi Aloysius (prima elementare) frequentano la nostra scuola.

Il padre che era il sostegno economico è deceduto in un incidente stradale lunedì 23 giugno 2014 ed è stato sepolto ieri 25 giugno 2014. Sul taxi c’erano otto persone e sei sono morte sul posto.

Sfortunatamente la madre è molto povera e non è in grado di sostenere la parte di retta per frequentare la scuola.

Con questa lettera vorrei chedervi gentilmente se potete trovare uno sponsor per entrambi o almeno per uno.

Sarebbe un grande aiuto per i nostri bimbi. 

Grazie

Fr Gaetano”

Kitanga

AMICI DI MASSIMO - ONLUS

Statuto

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Bologna l'Associazione senza finalità di lucro apolitica e apartitica denominata "AMICI DI MASSIMO – ONLUS”, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 460/97, con sede in Bologna, Via San Mamolo 136, 40136.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea potrà trasferire la sede, con semplice delibera dell'assemblea.

Art. 2 - Scopi e finalità 

L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale; ha inoltre:

  • il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a dell'Articolo 10, comma 1 del D.lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

  • l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

  • l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L' associazione rispetta la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione ispirandosi ai principi di solidarietà umana si prefigge lo scopo di sostenere le diverse popolazioni indigenti e di solidarietà sociale verso gli altri, in particolare le persone in condizioni di disagio e povertà.

Priorità di intervento è il terzo mondo con particolare attenzione all'infanzia abbandonata e ai progetti e alle finalità della Fondazione Ruggero Hilbe nell'ambito assistenziale, educativo e formativo, ispirandosi a:

  • al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, così come riconosciuti anche dalla dichiarazione universale dei diritti umani, quale fondamento per la libertà, la giustizia e la pace;

  • ai principi di eguaglianza e di pari dignità sociale degli individui, nel pieno riconoscimento e per il completo sviluppo, materiale e spirituale, della vita umana;

  • al valore della pace, quale mezzo per realizzare la dignità umana e una giustizia più equilibrata, portatrice della cultura della solidarietà, dell'accoglienza e della cooperazione tra le genti.

L'Associazione si prefigge lo scopo di intervenire direttamente a sostegno di popolazioni adulte e di bambini in condizione di disagio, anche tramite iniziative e progetti di solidarietà, divenendo in tal modo "costruttore di pace".

In particolare l’Associazione Amici di Massimo è già impegnata attivamente nel Progetto denominato "CUORE DI BIMBI", che rende possibile ai bambini e ai ragazzi affetti da gravi cardiopatie l'intervento chirurgico in Italia. Il progetto prevede la collaborazione con diverse associazioni. La Regione Emilia Romagna sostiene i costi dei ricoveri e degli interventi chirurgici; prestano la loro opera molti medici e cardiochirurghi dell'Ospedale S. Orsola di Bologna e dell'Ospedale di Rimini; numerose famiglie riminesi si rendono disponibili ad accogliere gli ammalati - spesso accompagnati dalla mamma - per il periodo della cura e della lunga convalescenza post-operatoria.

Tramite i propri soci l'Associazione Amici di Massimo, da anni si dedica ad assistere tanti piccoli cardiopatici durante il lungo viaggio aereo, accompagnandoli dall'ospedale missionario "Luisa Guidotti" in Zimbabwe, alla tappa finale di Bologna ove i piccoli pazienti vengono prelevati dall'incaricata della Caritas di Rimini, per essere ospitati presso i volontari delle famiglie riminesi. Le Fondazioni "Aiutare i Bambini" di Milano e "Ruggero Hilbe" di Bologna sostengono le spese per i biglietti aerei dei piccoli e degli accompagnatori.

L' associazione Amici di Massimo, oltre che accompagnare i bambini in Italia, prende contatti in loco, in Zimbabwe, con i piccoli pazienti e fa da tramite presso la cardiochirurgia dell'ospedale Sant' Orsola, fra le Associazioni sopra menzionate, i parenti accompagnatori ed i piccoli pazienti già conosciuti e frequentati presso l'ospedale missionario in Africa per le necessità morali e materiali. Entro sei mesi dall' intervento, salvo complicazioni, l’Associazione gestisce il rientro dei pazienti e degli accompagnatori alle loro dimore, dove vengono costantemente seguiti e monitorizzati dal personale dell'ospedale missionario.

L' Associazione Amici di Massimo intende continuare e sviluppare questo progetto e si vuole impegnare per proseguire in futuro con progetti analoghi per il sostegno in particolare dei bambini in Italia e all'Estero.

Per meglio disciplinare l'attività e il funzionamento dell'Associazione, il presente Statuto potrà essere integrato da uno o più regolamenti interni.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci o dal Comitato Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche relative alla condizione di disagio, anche tramite eventi informativi e culturali sul territorio, nonché ogni altra forma di manifestazione:

  1. collaborare con altre realtà associative, comunitarie, istituzionali e diocesane;

  2. promuovere rapporti e incontri con enti pubblici e privati, associazioni e movimenti, parrocchie e altri soggetti o istituzioni al fine di far conoscere l'attività dell'Associazione e reperire i mezzi finanziari che permettano il raggiungimento dello scopo sociale;

  3. sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche relative alla condizione di disagio vissuta dai bambini, anche tramite eventi informativi e culturali sul territorio, nonché ogni altra forma di manifestazione nei limiti consentiti dal D.LGS. n° 460/97;

  4. promuovere la difesa dei diritti dei bambini, operando per la globalizzazione dei diritti dei bambini in difficoltà, attraverso campagne e testimonianze dirette in Italia e all'estero e supportando opere di protezione della salute e promozione della formazione dei minori nelle zone più bisognose;

  5. svolgere attività di sensibilizzazione della società civile rispetto ai temi dell'integrazione fra popoli e culture, della prevenzione dai conflitti bellici e della prevaricazione dei diritti dei bambini;

  6. supportare la realizzazione di iniziative, in ambito nazionale ed internazionale, per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, favorendo la partecipazione diretta della società interessata come fattore di emancipazione da dipendenza e sottosviluppo;

  7. gestire occasionalmente eventi per la raccolta di fondi da destinare alla creazione di percorsi e attività volte all'integrazione di persone in stato di disagio, anche provenienti da altri paesi;

  8. offrire servizi di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, in particolare bambini, attivando anche forme di adozione a distanza;

  9. sostenere la nascita e lo sviluppo di iniziative analoghe a quanto periodicamente realizzato (duplicazione dei progetti), anche attraverso la promozione del volontariato a servizio del prossimo, al fine di realizzare il principio di reciprocità sociale, posto alla base degli ideali cristiani di riferimento.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi degli aderenti;

  2. contributi esterni sia da privati, che persone giuridiche ed enti (ed in particolare adozioni a distanza di vario tipo);

  3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti di vario genere e microprogetti;

  4. contributi di organismi internazionali;

  5. donazioni e lasciti testamentari;

  6. rimborsi derivanti da convenzioni.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea del soci entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed adottino il presente statuto.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire in modo significativo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Possono essere indicati quali soci onorari o soci con cariche onorarie persone che si distinguono per particolari benemerenze e impegno nei confronti dell'Associazione. I soci onorari hanno uguali diritti e doveri degli altri soci. L'ammissione a socio onorario o con cariche onorarie, è deliberata dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

  • per recesso;

  • per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamenti interni;

  • per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni                               legalmente adottate dagli organi associativi;

  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

  • a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

  • a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

  • a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

  • ad accedere alle cariche associative;

  • a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;

  2. il Comitato Direttivo;

  3. il Presidente.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

  1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

  2. nomina i componenti del Comitato Direttivo;

  3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

  4. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

  5. delibera l' esclusione dei soci dall'Associazione;

  6. si esprime sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà più uno dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della durata dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in assenza, dal vicepresidente o in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche a mezzo e-mail con richiesta di ricezione, almeno otto giorni prima della data di riunione. Tale comunicazione può essere surrogata dalla pubblicazione nel sito web ufficiale della Associazione inserito almeno 15 giorni prima.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato all'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice - Presidente e un segretario.

Al Comitato Direttivo spetta di:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

  2. predisporre il bilancio;

  3. proporre all' assemblea i progetti da privilegiare nel corso di ogni anno nel rispetto delle indicazioni caratterizzanti i vari contributi;

  4. nominare il Presidente, il Vice - Presidente;

  5. deliberare sulla domanda di nuove adesioni;

  6. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice - Presidente, Io ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario, nominato di volta in volta, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttiva

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera F del D.LGS. 460/97.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

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